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Italian Network for Lagoon Research

Italian Network for Ecological Research in Coastal Zone and Transitional Areas

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Statute

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 Denominazione: E' costituita un'associazione denominata "Associazione Lagunet".

Art. 2 Sede: L'associazione ha sede in Venezia, sestiere San Marco n.2847. E' di competenza del consiglio direttivo istituire un centro operativo e unità locali operative.

Art. 3 Scopo: L'associazione non ha fini di lucro e ha per scopo la promozione dello studio degli ambienti acquatici di transizione, ovvero delle lagune, delle zone umide costiere e delle foci fluviali. A tal fine si propone di promuovere, favorire e organizzare: - iniziative di studio e di ricerca riguardanti gli ambienti acquatici di transizione, ovvero le lagune, le zone umide costiere e le foci fluviali, in connessione con i relativi bacini idrografici e le aree marine costiere antistanti, anche attraverso il confronto e la cooperazione fra ricercatori e con i soggetti incaricati della gestione di detti ambienti; - la circolazione dell'informazione scientifica tra gli associati e tra analoghe associazioni nazionali ed estere; - l'incontro fra il mondo della ricerca, quello della tecnica e delle professioni, le amministrazioni e tutte le autorità competenti, per far sì che le conoscenze acquisite siano rese disponibili e utilizzate per le scelte gestionali e nelle fasi esecutive; - il consolidamento della consapevolezza nel mondo scientifico e nelle amministrazioni competenti della specificità dell'ecologia degli ambienti acquatici di transizione e delle problematiche gestionali connesse; - iniziative e attività finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle lagune, delle zone umide costiere e delle foci fluviali, nonchè sulle relative attività di ricerca e sulle loro necessità, ed in genere promuovere la divulgazione della conoscenza e l'informazione a riguardo; - congressi, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, tavole rotonde e simili; - la formazione e l'aggiornamento con corsi, borse di studio e simili; - la diffusione degli studi e delle informazioni concernenti gli ambiti d'interesse dell'associazione, mediante pubblicazioni e qualunque altro mezzo idoneo. L'associazione può compiere in genere tutto quanto occorrente per l'attuazione dello scopo associativo, il tutto nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 4 Durata: L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 Regolamentazione: L'associazione è retta dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea degli associati, tutti contenenti una normazione finalizzata a un ordinamento democratico. Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di enti non commerciali e di associazioni.

Capo II Associati (denominati anche "soci")

Art. 6 Ammissione: Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, enti anche di tipo associativo ed in genere istituzioni pubbliche e private, che condividono le finalità dell'associazione e s'impegnano a realizzarle. Sono denominati "soci fondatori" coloro che hanno costituito l'associazione intervenendo all'atto costitutivo; i soci fondatori, ai sensi del successivo Art.7 , hanno diritti uguali agli altri associati per cui la disciplina del rapporto associativo è uniforme per tutti gli associati. Possono essere successivamente ammessi all'associazione coloro che presentano domanda espressa al consiglio direttivo, secondo le modalità precisate con norme regolamentari e comunque dichiarando di condividere le finalità dell'associazione e impegnandosi a realizzarle nel rispetto delle norme che disciplinano l'ente. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e pertanto la partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. Gli associati non persone fisiche parteciperanno all'associazione a mezzo di loro rappresentanti individuati dai rispettivi competenti organi in conformità alle proprie norme statutarie e da comunicare per iscritto all'associazione.

Art. 7 Diritti: Tutti gli associati hanno uguali diritti. Gli associati hanno diritto a che l'associazione attui le finalità associative. Gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto, e in particolare tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8 Obblighi: Gli associati hanno l'obbligo di non ostacolare l'attuazione delle finalità associative e di agire verso gli altri associati e all'esterno dell'associazione con assoluta correttezza e buona fede. Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità e nella misura determinate dal consiglio direttivo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 Perdita della qualità di associato: La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo, neanche a causa di morte, e si perde per recesso ed esclusione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al consiglio direttivo per iscritto con lettera raccomandata e ha effetto decorsi tre mesi dal ricevimento della raccomandata medesima. L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea per i seguenti motivi: - inadempienza degli obblighi assunti dall'associato nei confronti dell'associazione; - mancato pagamento delle quote associative; - inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi competenti; - compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell'associazione; - dichiarazione di fallimento o sottoposizione a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa; - interdizione, inabilitazione o condanna penale. L'associato della cui esclusione si tratta non può esercitare il diritto di voto nella deliberazione relativa e non viene computato nel numero degli associati ai fini del calcolo della maggioranza.

Capo III Ordinamento ed Amministrazione

Art. 10 Organi: Sono organi dell'associazione: - l'assemblea degli associati; - il consiglio direttivo; - il presidente dell'associazione. Le cariche associative sono elettive. Oltre a quelli statutariamente istituiti, ulteriori organi ausiliari, come ad esempio responsabili di settore e commissioni operative e di esperti, potranno essere previsti con disposizioni regolamentari.

Art. 11 Assemblea L'assemblea è composta da tutti gli associati. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. Qualora i soggetti suindicati non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea è presieduta dal componenete del consiglio direttivo presente più anziano per età. Qualora neanche questi possa o voglia esercitare tale funzione, l'assemblea è presieduta dall'associato designato contestualmente, a maggioranza assoluta, fra i presenti dagli intervenuti. Possono essere invitati ad assistere alle adunanze assembleari e del consiglio direttivo gli enti pubblici e privati che abbiano concesso il loro patronato all'associazione. L'assemblea: - elegge i componenti del consiglio direttivo e le altre cariche associative; - approva il bilancio previsionale e il piano operativo triennale dell'attività dell'associazione predisposti dal consiglio direttivo; - approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal consiglio direttivo; - approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo e delibera sulle loro modificazioni; - delibera sulle modificazioni dello statuto; - delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione, compresa la destinazione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art.27; - delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo; - esercita tutte le competenze ad essa demandate dallo statuto, nonché ogni altra non espressamente riservata ad altri o rgani.

Art. 12 Convocazione L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede dell'associazione purché nel territorio dell'Unione Europea, a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata postale, fax o e-mail agli associati almeno trenta giorni prima dell'adunanza all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione o in una successiva comunicazione di variazione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea è convocata ogni anno almeno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'approvazione del bilancio previsionale.

Art. 13 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti, salvo quanto infra stabilito. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quanto infra stabilito. Per le modificazioni dello statuto occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Vige il principio del voto singolo, per cui ogni associato ha un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato potrà rappresentare complessivamente non più di un altro associato, persona fisica o giuridica che sia. Per le elezioni delle cariche associative, al fine di evitare violazioni dei principi democratici, possono esercitare il diritto di voto solo gli associati ammessi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la relativa adunanza assembleare. Le votazioni sono fatte per appello nominale, salvo che gli intervenuti, a maggioranza assoluta, decidano una diversa modalità che deve in ogni caso garantire la democraticità dell'ordinamento. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 14 Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario designato tra gli associati dagli intervenuti, o da un notaio. I verbali sono trascritti in apposito libro consultabile da tutti gli associati, che possono richiederne copie ed estratti.

Art. 15 Consiglio direttivo Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'associazione, dal vicepresidente, dal presidente-uscente se presente e da altri due o quattro membri, secondo quanto determinato dall'assemblea con la maggioranza occorrente per la nomina dei componenti del consiglio stesso. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Art. 16 Durata e funzioni del consiglio direttivo Le cariche amministrative sono a termine e la loro durata è modulata nel modo seguente. Il consiglio direttivo come organo collegiale dura in carica un anno, salvo revoca o dimissioni. Coloro che vengono eletti presidente e vicepresidente restano in carica anche l'anno successivo rispettivamente come presidente-uscente e come presidente, in quanto al termine del mandato annuale il presidente assume la carica di presidente-uscente e il vicepresidente quella di presidente. Se nel corso della carica viene a mancare il presidente, subentra il vicepresidente e deve essere convocata l'assemblea affinchè provveda alla nomina del nuovo vicepresidente. L'assemblea deve essere convocata ogni volta che nel corso della carica vengono meno altri componenti del consiglio direttivo, affinchè provveda all'integrazione del consiglio stesso. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili ma non possono rivestire cariche per un periodo superiore a sei anni consecutivi. Il consiglio direttivo gestisce l'associazione ed è competente per tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi, e in particolare: - predispone i regolamenti dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; - determina l'importo delle quote associative; - redige il piano operativo triennale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; - predispone il bilancio previsionale, corredato da una relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; - redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; - convoca l'assemblea; - svolge tutte le attività esecutive dell'associazione rispettando gli indirizzi generali approvati dall'assemblea. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'associazione o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea) almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio previsionale, al rendiconto economico e finanziario e all'importo delle quote associative, nonchè tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del consiglio in carica. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, o in sua assenza dal vicepresidente, e se questi non può o non vuole esercitare tale funzione dal consigliere presente più anziano per età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo occorrono la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni consiliari che li riguardano e non vengono computati relativamente alle stesse ai fini del calcolo dei quorum.

Art. 17 Presidente dell'Associazione Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo. Il presidente convoca il consiglio direttivo. Il presidente presiede l'assemblea e le riunioni del consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Al presidente compete la rappresentanza dell'associazione per tutti gli atti per i quali non è attribuita ad altri organi e la rappresentanza esclusiva in giudizio della medesima. In caso di assenza o altro impedimento del presidente le sue attribuzioni competono al vicepresidente del consiglio direttivo.

Capo IV Beni e risorse economiche

Art. 18 Patrimonio Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni dell'associazione stessa. I beni dell'associazione sono elencati in appositi inventari, depositati presso la sede associativa e consultabili da tutti gli associati. E' comunque vietato l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.

Art. 19 Risorse economiche L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: - quote e contributi degli associati; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali; - donazioni, legati ed eredità; - redditi derivanti dal patrimonio associativo; - proventi delle attività svolte dall'associazione nel perseguimento delle proprie finalità, nei limiti e alle condizioni di cui alla vigente normativa anche fiscale in tema di enti non commerciali; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento nei limiti consentiti dalla legge, comprese raccolte pubbliche di fondi organizzate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; - ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Art. 20 Donazioni e lasciti L'associazione può ricevere donazioni, legati e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari a titolo universale, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni pervenuti ai sensi del comma precedente sono intestati all'associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi atti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. Il presidente dell'associazione esegue le delibere di accettazione e compie i relativi atti.

Art. 21 Finanziamenti L'associazione per il perseguimento delle proprie finalità può ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati, anche avvalendosi delle provvidenze previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. E' comunque vietata la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto.

Capo V Esercizio finanziario, Bilancio previsionale e Rendiconto annuale

Art. 22 Esercizio annuale L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 Bilancio previsionale Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio previsionale corredato da una relazione illustrativa. Il bilancio previsionale deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica dell'associazione. Il bilancio previsionale con la relazione illustrativa deve restare depositato in copia nella sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Tutti gli associati possono prenderne visione.

Art. 24 Rendiconto economico e finanziario Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. Il rendiconto deve restare depositato in copia nella sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Tutti gli associati possono prenderne visione.

Art. 25 Destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Capo VI Scioglimento

Art. 26 Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con la Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista nella seconda parte del comma 3 del precedente articolo 13. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, e stabilisce la destinazione del patrimonio residuo in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 27.

Art. 27 Devoluzione del patrimonio Il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modifiche e integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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